Art. 25.
(Abrogazione e ulteriori
modificazioni legislative).

      1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, è abrogata.
      2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, i comandanti, gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale»;

          b) al comma 2, lettera b), le parole: «le guardie delle province e dei comuni

 

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quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

      3. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e delle Forze di polizia locale».
      4. All'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato nonché dal comandante del capoluogo di provincia della polizia locale»;

          b) il quinto comma è abrogato.

      5. All'articolo 24 della legge 1o aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «della pubblica autorità» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».
      6. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) la lettera d-bis) è abrogata;

              2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) ai corpi e ai servizi di polizia locale, municipale e provinciale»;

          b) al comma 2 dell'articolo 208, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza e della polizia locale».